I genitori che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a un congedo in seguito alla nascita o all’adozione di un figlio. Lo stesso vale in caso di grave malattia del bambino. Per compensare la perdita di guadagno durante questo periodo, viene versata un’indennità. L’indennità ammonta all’80% del reddito medio percepito prima della nascita, dell’adozione o della malattia del bambino.
Si distinguono le seguenti indennità parentali: