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29. novembre 2023
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Congedo di maternità o di paternità - Indennità giornaliere per il genitore superstite

Il Consiglio federale ha fissato al 22.11.2023 che a partire dal 1° gennaio 2024 nel caso di decesso della madre nelle 14 settimane successive alla nascita del figlio, al padre (o alla moglie della madre) verrà concesso, oltre al congedo di due settimane cui ha diritto, un congedo supplementare di 14 settimane, da fruire immediatamente dopo il decesso e senza interruzioni. Il diritto al congedo si estinguerà anticipatamente se il padre (o la moglie della madre) riprenderà l’attività lucrativa.

Analogamente, in caso di decesso del padre o della moglie della madre nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la madre avrà diritto a un congedo supplementare di due settimane, da fruire secondo le stesse modalità previste per il congedo per l’altro genitore.

Il team prestazioni IPG/CAF/Indennità di maternità sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni.