Indennità per perdita di guadagno (IPG)


Soppressione indennità per perdita di guadagno Covid-19

Il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza Covid-19 situazione particolare e l’ordinanza Covid-19 perdita di guadagno. Anche le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono pertanto soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni. I termini entro i quali vanno inoltrate le richieste sono stati adeguati di conseguenza.

Dal 17 febbraio 2022 sono soppresse le indennità seguenti:

  • indennità in caso di cessazione della custodia dei figli
  • indennità in caso di divieto di svolgere manifestazioni
  • indennità in caso di chiusura di strutture
  • indennità in caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in generale

Il diritto all’indennità derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa nel settore delle manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022.

Il diritto all’indennità per le persone particolarmente a rischio è mantenuto fino al 31 marzo 2022.

Indennità di perdita di guadagno Corona

Dal 20 marzo in poi il Consiglio federale ha preso una serie di provvedimenti per attenuare le ripercussioni economiche della diffusione del coronavirus per le imprese e i lavoratori colpiti. Uno di questi provvedimenti è l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.

Si possono richiedere le seguenti indennità a partire dal 17 settembre 2020 con i nuovi formulari online (vedi colonna di destra):

  • interruzione dell’attività lavorativa per una misura di quarantena
  • cessazione della custodia di figli di età inferiore a 12 anni da parte di terzi
  • cessazione della possibilità di custodia di bambini e adolescenti dalla salute vulnerabile
  • chiusura dell'attività a seguito di una misura federale o cantonale
  • annullamento di un evento pianificato a causa del vigente divieto di svolgimento di eventi o del rifiuto dell'evento da parte del cantone
  • lavoratori indipendenti e persone con una posizione simile a quella di un datore di lavoro, con una limitazione rilevante dell’attività lucrativa
  • Nuovo a partire dal 18.01.2021: le persone particolarmente a rischio

Sospensione della quarantena

In seguito alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2022 la quarantena dei contatti è soppressa a partire dal 3 febbraio 2022. Di conseguenza, anche il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena è abrogato a partire dal 3 febbraio 2022. Le quarantene ordinate prima del 3 febbraio 2022 saranno revocate a partire da questa data.

Soppresso delle indennità giornaliere massime in caso di ordine di quarantena

A partire dal 25 gennaio 2022, è soppresso il limite massimo di 7 indennità giornaliere previsto nell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Con decorrenza da questa data, il numero di indennità giornaliere deve corrispondere al numero dei giorni effettivi trascorsi in quarantena (Questa si applica ai diritti nati il 25° gennaio 2022 oppure successivamente).

Coronavirus: prolungamento dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sino alla fine del 2022

Il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità delle disposizioni d’esecuzione sull’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. Le persone che subiscono una perdita di guadagno in seguito ai provvedimenti per combattere la pandemia potranno così continuare a ricevere aiuti finanziari nel 2022. Le condizioni per il diritto all’indennità restano invariate.

Decisione: la durata della quarantena è ridotta a cinque giorni

A partire dal 13 gennaio 2022 la quarantena dei contatti sarà ridotta a cinque giorni. Sarà inoltre limitata a chi vive nella stessa economia domestica o che, in modo analogo, ha contatti regolari e stretti con una persona risultata positiva al test.

Questo vale anche retroattivamente per le persone che sono attualmente in quarantena.

Sono esentate dalla quarantena le persone che hanno ricevuto l'ultima dose di vaccino o sono guarite da meno di quattro mesi. Anche per la quarantena dei contatti, i Cantoni possono prevedere deroghe per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

Domande e risposte

Sul sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS troverete le risposte a diverse domande: