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18. maggio 2020
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Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus – fine del diritto

Con la presente vi informiamo che, il Consiglio federale ha deciso il 22 aprile 2020, di sospendere tutti i versamenti dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus con data 16 maggio 2020.

Tuttavia, da quando, in casi singoli il diritto potrebbe continuare, vi preghiamo di leggere le seguenti informazioni attentamente:

Casi di disagio:
Per i casi di disagio (aziende indirettamente interessate) il diritto termina automaticamente il 16 maggio 2020.
Non esiste alcuna richiesta di prolungamento del pagamento.

Chiusura della struttura:
I lavoratori indipendenti la cui struttura non può riaprire, poiché l’attuazione di un piano di protezione conformemente alle prescrizioni della Confederazione è impossibile, continuano ad avere diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus anche dopo il 16 maggio 2020. Tuttavia, questi lavoratori potranno ricevere l’indennità anche dopo il 16 maggio 2020 soltanto se si rivolgeranno per iscritto alla cassa di compensazione e dichiareranno che la loro struttura deve restare chiusa per la mancanza di un piano di protezione o a causa di un piano di protezione insufficiente.

Divieto di eventi:
Il diritto per i lavoratori autonomi continua ad esistere fino a seguito di un ulteriore avviso.

Quarantena:
Le persone in quarantena potranno continuare a ricevere l’indennità, se adempiono le condizioni previste.

Assistenza ai bambini (assistenza esterna) dopo l'apertura della scuola:
A partire dal 11 maggio 2020 le scuole in Svizzera sono di nuovo aperti e per questo motivo il diritto è stato sospeso. La decisione sulle modalità d’insegnamento a partire dall’11 maggio spetta ai Cantoni. Data la possibilità di frequentare di nuovo scuole e scuole dell’infanzia (classi dimezzate), le condizioni di diritto per l’indennità non saranno dunque più adempiute in tutti i casi.

Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus continuerà a sussistere in caso di cessazione della custodia dei figli da parte di persone appartenenti al gruppo a rischio o alla mancata riapertura di strutture di custodia collettiva diurna.

Anche i genitori che devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere il coronavirus al fine di accudire a casa figli con disabilità (bambini fino a 20 anni compiuti) in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi dovranno comprovare la chiusura della struttura (scuola speciale o istituzione) frequentata dai figli.

Per poter verificare un diritto dopo il 11 maggio 2020 vi preghiamo di trasmettere le informazioni / le attestazioni necessari/-e.